L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Si rammenta che per giurisprudenza prevalente, ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei minori, il termine "elude" va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, senza che l'elusione dell'esecuzione del provvedimento debba essere necessariamente caratterizzata dall'uso di scaltrezza o da condotta subdola, onde anche la inazione dell'obbligato può assumere rilievo, ogni volta che l'esecuzione del provvedimento del giudice richieda la sua collaborazione. Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo (materiale) - Provvedimenti concernenti l'affidamento di minori - Condotta elusiva – Rif. Leg. art. 388, 2 co., cod. pen.
Comments